Verifica impianti elettrici
Il DPR 462/01 impone ai datori di lavoro di effettuare verifiche periodiche su impianti di elettrici , affidandosi a organismi abilitati.
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Affidati ad organismi abilitati per le verifiche periodiche sugli impianti elettrici.

DPR 462/01

“Regolamento di semplificazione del Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”

In vigore dal 23/01/02, obbliga tutti i datori di lavoro a far effettuare ad Organismi Abilitati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy le verifiche periodiche sugli impianti di terra, sui dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di richiedere e fare effettuare la verifica periodica (ogni due/cinque anni) ad un Organismo o Ente abilitato. Il DPR 462/01 non si applica solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli già esistenti. Per gli impianti già denunciati, se sono trascorsi i due/cinque anni dalla denuncia o dall’ultima verifica Asl o Arpa, bisogna subito richiedere e far effettuare la verifica periodica.

Frequenza delle verifiche

2 anni: Per gli impianti di terra e per i dispositivo contro le scariche atmosferiche installati in cantieri, locali adibiti ad uso medico, luoghi a maggior rischio incendio, luoghi di lavoro

5 Anni: Per gli impianti di terra e per i dispositivi contro le scariche atmosferiche, installate in luoghi ove non sono presenti particolari rischi.

Condomini: Nei condomini si individuano ambienti di lavoro. Infatti anche qualora non vi fossero rapporti di lavoro dipendente (portierato, etc) occorre comunque garantire l’incolumità di coloro che sono chiamati a vario titolo a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove è installato un impianto elettrico (ditta per la manutenzione degli impianti, ditta delle pulizie, etc). Ove si verificassero incidenti riconducibili a malfunzionamenti dell’impianto, non v’è dubbio che ne risponda il proprietario e /o amministratore. La frequenza delle verifiche è da considerarsi quindi biennale.

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