Un ascensore sicuro
migliora la qualità della vita
Un ascensore sicuro è fondamentale per proteggere la vita degli utenti e garantire la continuità del servizio, prevenendo incidenti gravi, lesioni e responsabilità legali per i proprietari.
Verifiche periodiche
L’art. 13 del DPR 162/99 obbliga il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, a sottoporre ogni impianto ad una verifica periodica, a cadenza biennale, da parte di un organismo di certificazione notificato.
Lo scopo di questa ispezione è di verificare il corretto funzionamento dei componenti di sicurezza dell’ascensore nonché di verificare se sono state ottemperate le precedenti prescrizioni.
Verifiche Straordinarie
Lo scopo di questa ispezione è di certificare le modifiche subite dall’impianto, verificandone la corretta esecuzione e la compatibilità con le caratteristiche originali. Data l’estrema varietà di norme secondo le quali sono stati costruiti gli impianti ascensori nel tempo, la conformità dell’intervento deve esser valutata anche analizzando i vari adeguamenti che si sono resi necessari nel corso della vita dell’impianto.
Imparzialità
garantita
I nostri standard qualitativi si applicano anche in termini di servizio, competenza tecnica e consulenza.
I nostri consulenti dedicati saranno lieti di assistervi con competenza ed esperienza nella vostra attività quotidiana.
Certificazioni secondo l’allegato V (Esame Finale) della direttiva 2014/33/UE
L’installatore dell’ascensore appone la marcatura CE nella cabina di ogni ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità.
L’installatore dell’ascensore fa il necessario perché l’ascensore commercializzato sia conforme all’ascensore modello descritto nell’attestato di esame CE del tipo e soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e salute ad esso applicabili.
Un organismo notificato scelto dall’installatore dell’ascensore esegue o fa eseguire l’esame finale dell’ascensore destinato alla commercializzazione.
Sono eseguiti l’esame e le prove appropriati definiti dalla o dalle norme applicabili di cui all’articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti, per verificare la conformità dell’ascensore ai corrispondenti requisiti della direttiva.
Certificazioni secondo l’allegato VIII (Verifica di Unico Prodotto) della direttiva 2014/33/UE
L’installatore dell’ascensore presenta la domanda di verifica di un unico prodotto ad un organismo notificato di sua scelta.
L’organismo notificato esamina la documentazione tecnica e l’ascensore ed esegue le prove opportune definite nella o nelle norme applicabili di cui all’articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva.
Se l’ascensore è conforme alle disposizioni della direttiva, l’organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente all’allegato III, e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.
Certificazioni di accordo preventivo per gli impianti in deroga
Dall’entrata in vigore del DPR 8/2015 l’impossibilità di realizzare impianti dotati dei regolamentari volumi di rifugio, in edifici preesistenti, viene superata dal rilascio della certificazione di idoneità della soluzione proposta, a valle dalla valutazione dei motivi comportanti l’impossibilità dei normali volumi, delle soluzione tecnico/tecnologiche adottate e della loro correttezza normativa.
Responsabile tecnico
La direzione tecnica per la Direttiva Ascensori è affidata all’Ing. Antonio Lizza.