DPR 462/01
“Regolamento di semplificazione del Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”
In vigore dal 23/01/02, obbliga tutti i datori di lavoro a far effettuare ad Organismi Abilitati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy le verifiche periodiche sugli impianti di terra, sui dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di richiedere e fare effettuare la verifica periodica (ogni due/cinque anni) ad un Organismo o Ente abilitato. Il DPR 462/01 non si applica solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli già esistenti. Per gli impianti già denunciati, se sono trascorsi i due/cinque anni dalla denuncia o dall’ultima verifica Asl o Arpa, bisogna subito richiedere e far effettuare la verifica periodica.
Frequenza delle verifiche
2 anni: Per gli impianti di terra e per i dispositivo contro le scariche atmosferiche installati in cantieri, locali adibiti ad uso medico, luoghi a maggior rischio incendio, luoghi di lavoro
5 Anni: Per gli impianti di terra e per i dispositivi contro le scariche atmosferiche, installate in luoghi ove non sono presenti particolari rischi.
Condomini: Nei condomini si individuano ambienti di lavoro. Infatti anche qualora non vi fossero rapporti di lavoro dipendente (portierato, etc) occorre comunque garantire l’incolumità di coloro che sono chiamati a vario titolo a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove è installato un impianto elettrico (ditta per la manutenzione degli impianti, ditta delle pulizie, etc). Ove si verificassero incidenti riconducibili a malfunzionamenti dell’impianto, non v’è dubbio che ne risponda il proprietario e /o amministratore. La frequenza delle verifiche è da considerarsi quindi biennale.